Assemblea dei Sindaci

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Assemblea dei Sindaci
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Regolamento dell’Assemblea dei Sindaci dei Comuni

della Provincia di Monza e della Brianza

ART. 1 – ISTITUZIONE

1. E’ istituita l’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 11 giugno 2004, n. 146 “Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza”.

ART. 2 – COMPOSIZIONE

1. L’Assemblea dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni facenti parte, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 11 giugno 2004, n. 146, della circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza.

2. I Comuni sono i seguenti: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

3. Nel caso in cui, a seguito di specifici provvedimenti legislativi, dovessero essere annoverati ulteriori Comuni nella circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza, gli stessi si aggiungeranno di diritto all’elenco dei Comuni di cui al comma precedente. 4. In caso di impossibilità o impedimento, ciascun Sindaco può essere rappresentato dal proprio Vice Sindaco o altro Assessore all’uopo formalmente delegato.

ART. 3 – SEDE

1. L’Assemblea dei Sindaci ha sede presso gli attuali uffici provinciali di Monza in via Cernuschi n. 8.

2. Le sedute dell’Assemblea dei Sindaci possono anche svolgersi in altri idonei locali dei Comuni facenti parte della Provincia di Monza e della Brianza.

ART. 4 - FUNZIONI

1. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Monza e della Brianza ha funzioni di rappresentanza dei Comuni e contribuisce a definire gli adempimenti di cui alla legge 146/04 e gli indirizzi relativi alle politiche di sviluppo e di crescita del territorio brianzolo.

2. L’Assemblea designa, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, il proprio Coordinatore delegato a partecipare con funzioni consultive alle attività del Commissario, nominato dal Ministro dell’Interno con il compito di curare gli adempimenti connessi all’istituzione della nuova Provincia fino all’insediamento degli organi elettivi, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge 146/04.

ART. 5 – COORDINAMENTO

1. L’Assemblea è presieduta dal Sindaco Coordinatore nominato direttamente dai Sindaci componenti a maggioranza assoluta degli stessi, mediante votazione a scrutinio segreto; il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulterà eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

2. Ad avvenuta nomina del Coordinatore, l’Assemblea provvede alla designazione dell’Ufficio di Coordinamento composto da sei Sindaci che si aggiungono al Coordinatore. Il Coordinatore vicario verrà individuato dall’Ufficio di Coordinamento al proprio interno.

ART. 6 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Monza e della Brianza è convocata dal Presidente Coordinatore di cui all’art. 8 con un preavviso di almeno sette giorni; il Presidente è tenuto a convocarla quando ne facciano richiesta scritta motivata almeno tre componenti dell’ufficio di coordinamento di cui all’art. 5 o almeno il 25% dei Sindaci componenti dell’Assemblea.

2. La seduta è valida nel caso in cui siano presenti i Sindaci o loro delegati che rappresentano più del 50% più uno della popolazione legale dei Comuni. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

3. L’Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente Coordinatore su richiesta del Commissario nominato dal Ministro dell’Interno o su richiesta dell’Assessore provinciale di Milano delegato all’attuazione della provincia di Monza e della Brianza o, nel periodotransitorio, dal Presidente della Provincia di Milano.

4. Qualora dopo un’ora da quella prevista per l’inizio della seduta non sia presente il quorum strutturale di cui al comma 2 del presente articolo, automaticamente l’Assemblea può validamente costituirsi in seconda convocazione purché sia presente almeno un terzo dei suoi componenti che complessivamente rappresentino almeno un terzo della popolazione legale dei Comuni della circoscrizione provinciale di Monza e della Brianza e sempre che di tale circostanza sia stata data notizia con l’avviso di cui al 1°comma.

5. L’Assemblea viene convocata almeno quattro volte l’anno.

6. L’Assemblea modifica il proprio regolamento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Sindaci, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione della Provincia.

ART. 7 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI COORDINAMENTO

1. L’Ufficio di Coordinamento predispone ed istruisce gli atti da sottoporre all’Assemblea ed attiva i provvedimenti operativi conseguenti agli indirizzi espressi dall’Assemblea stessa.

2. L’Ufficio di Coordinamento è convocato, anche in modo informale, dal Presidente Coordinatore con preavviso di almeno tre giorni; solo in casi eccezionali e dettati dall’urgenza, un solo giorno.

3. L’Ufficio di Coordinamento deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta di almeno due componenti.

4. Le riunioni dell’Ufficio sono valide con la presenza di almeno quattro componenti ed adotta le deliberazioni a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

5. Tutti i componenti dell’Ufficio di Coordinamento durano in carica due anni e comunque non oltre la scadenza del proprio mandato elettorale.

6. I componenti decadono automaticamente nel momento in cui cessano la carica istituzionale o giungono al termine del proprio mandato di Sindaco. L’Assemblea provvede entro i successivi 30 giorni alle relative surroghe.

ART. 8 – PRESIDENTE COORDINATORE

1. L’Assemblea dei Sindaci dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza è presieduta dal Coordinatore eletto, ai sensi dell’art. 5 del regolamento, nella prima riunione convocata dal Presidente della Provincia di Milano in adempimento a quanto disposto dalla Legge 11 giugno 2004, n. 146.

2. Il Coordinatore convoca e presiede l’Assemblea dei Sindaci, ne definisce l’ordine del giorno e disciplina l’ordine dei lavori dell’Assemblea.

3. In caso di impedimento o di assenza del Coordinatore, le funzioni inerenti i lavori dell’Assemblea sono svolte dal Coordinatore Vicario, nella sua qualità di Vice Presidente, o, in sua assenza, dal Sindaco, componente l’Ufficio di Coordinamento, avente maggiore anzianità nella carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

4. Il Presidente organizza i lavori anche dell’Ufficio di coordinamento e rappresenta le decisioni dell’Assemblea dei Sindaci presso le autorità competenti, comunali, provinciali, regionali, statali e nei confronti delle parti sociali.

ART. 9 – SUDDIVISIONE IN AREE TERRITORIALI

1. I Comuni della Brianza si suddividono in tre aree territoriali:  - Area Est di cui fanno parte i Comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago di Brianza, Concorezzo, Correzzana, Lesmo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate,

Vimercate; 3 - Area Centro di cui fanno parte i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio, Monza, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta;

- Area Ovest di cui fanno parte i Comuni di Barlassina, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Desio, Lazzate, Limbiate, Meda, Misinto, Muggiò, Nova Milanese, Seregno, Seveso, Varedo.

2. Le suddette aree devono essere rappresentate in seno all’Ufficio di Coordinamento con due rappresentanti ciascuna. Il Comune di Monza ha diritto ad un proprio rappresentante

ART. 10 – RAPPORTI CON LA PROVINCIA DI MILANO

1. All’Assemblea dei Sindaci dei Comuni di Monza e della Brianza partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e/o l’Assessore della Provincia di Milano delegato all’attuazione della Provincia di Monza e della Brianza.

2. All’Assemblea possono essere invitati, per la trattazione di specifici problemi, anche gli altri Assessori della Provincia di Milano, che vi partecipano senza diritto di voto.

3. Le convocazioni dell’Assemblea sono comunicate ai Consiglieri della Provincia di Milano, eletti nei collegi di Monza e della Brianza, per consentire la partecipazione alle riunioni, senza diritto di voto.

4. Possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche i Sindaci di Comuni contermini, purché abbiano manifestato, con atto deliberativo consiliare, la volontà di aderire alla Provincia di Monza e della Brianza.

5. Su proposta dell’Ufficio di Coordinamento partecipano all’Assemblea, senza diritto di voto, i Sindaci di Comuni contermini per l’esame di argomenti di interesse comune e possono altresì partecipare su proposta dell’Ufficio di Coordinamento, senza diritto di voto, soggetti esterni per la trattazione di specifici problemi.

ART. 11 – SEGRETERIA E SUPPORTI FUNZIONALI

1. L’attività di segreteria amministrativa e organizzativa è coordinata dal Direttore della competente struttura della Provincia di Milano cui è affidata l’attuazione della Provincia di Monza e della Brianza, che si avvale di personale all’uopo individuato d’intesa con l’Ufficio di Coordinamento.

2. I verbali e gli atti dell’Assemblea sono firmati dal Presidente Coordinatore e dal coordinatore della segreteria amministrativa.

3. I verbali sono trasmessi con idoneo mezzo, anche telematico, ai Sindaci di tutti i Comuni della circoscrizione provinciale.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio e riferimento alle vigenti norme regolamentari della Provincia di Milano, se ed in quanto applicabili.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presente regolamento entra immediatamente in vigore dal momento della sua approvazione da parte della Assemblea dei Sindaci.

 

 

 

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