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I Consigli di Zona, che a Milano sono 9, costituiscono l'articolazione decentrata dell'Amministrazione Comunale
I suoi principali organi sono: - il Consiglio - il Presidente Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, e quindi anche per Milano, l'istituzione dei Consigli di Zona è obbligatoria. Inoltre, nei Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, lo Statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento. Rientra nella autonoma competenza del Consiglio Comunale decidere: - il
numero dei Consigli di Zona ed i loro confini; Le decisioni sugli elementi appena elencati sono contenute nello Statuto del Comune di Milano, negli articoli dal 92 al 100 compresi, nel Regolamento del Decentramento Territoriale, nel Regolamento per l'elezione dei Consigli di Zona ed in altri Regolamenti Comunali in relazione alle specifiche materie da questi enunciate codificate. · Composizione Ogni Consiglio di Zona è composto da 41 Consiglieri. Fra di essi il Consiglio elegge il Presidente che convoca e presiede le sedute del Consiglio. Al Presidente è inoltre attribuita la rappresentanza esterna del Consiglio di Zona. · Attribuzioni La legge stabilisce che i Consigli di Zona costituiscono organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base e di esercizio delle funzioni delegate dal Comune. Il Consiglio di Zona, nella sua qualità di organo politico, svolge le funzioni appena descritte attraverso l'adozione di specifici atti deliberativi che ne rappresentano la volontà. Più in particolare, il Consiglio di Zona oggi ha le seguenti principali competenze:
2. verifica l'efficacia delle attività e del servizi comunali di interesse della Zona; 3. esercita funzioni consultive e poteri di iniziativa nei confronti degli organi del Comune, con particolare riguardo agli atti di pianificazione e di programmazione esprimendo pareri in merito a: -
concessioni edilizie, 4. svolge le funzioni di gestione dei servizi di base e le altre funzioni a questi delegate; 5. presenta proposte agli organismi centrali dell'Amministrazione Comunale in ordine a: -
lavori pubblici (strade, illuminazione, urbanizzazione, etc.); 6. può presentare richiesta di referendum comunale secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dello Statuto; 7. riceve dai cittadini istanze e petizioni. Quando l'istanza o la petizione sia sottoscritta da almeno 100 cittadini, il Presidente ne dà risposta scritta e motivata entro il termine fissato dal regolamento comunale; 8. concede il proprio patrocinio ad Associazioni e Istituzioni che realizzano iniziative meritorie nell'ambito della Zona; 9. promuove l'associazionismo e sostiene iniziative di interesse zonale, finanziandole in tutto o in parte, nell'ambito dei seguenti principali filoni di attività: sport - giovani cultura - affari sociali - famiglia - sanità - scuola- educazione - traffico - viabilità sicurezza - verde - commercio - arredo urbano - edilizia - demanio - urbanistica - nomadi; 10. orienta l'attività dei Centri Territoriali Sociali (C.T.S.) e dei Centri Azione Milano Donne (C. A. M. D.); 11. definisce il calendario delle Feste di Via che annualmente si tengono sul proprio territorio; 12. nomina propri rappresentanti all'interno degli organi collegiali di gestione degli Istituti scolastici ed all'interno della Commissione Edilizia Comunale. - Elezione L'elezione del Consiglio di Zona avviene contestualmente alle elezioni del Consiglio Comunale e con la modalità del suffragio diretto dei cittadini residenti aventi diritto al voto. I Consigli di Zona restano in carica per lo stesso periodo dei Consigli Comunali. Con le prossime elezioni la loro durata sarà di cinque anni. Essi però possono decadere anticipatamente sia in seguito allo scioglimento deciso dal Sindaco, per una loro riscontrata impossibilità di funzionamento, sia nei casi in cui il Consiglio Comunale termini anticipatamente la legislatura.
· Funzionamento Il Consiglio di Zona è presieduto e convocato dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Le regole di funzionamento interno del Consiglio di Zona sono stabilite dai singoli Consigli e sono contenute in altrettanti regolamenti da questi adottati a maggioranza assoluta; per una più puntuale conoscenza si rimanda alla lettura degli stessi in quanto possono contenere differenze da Zona a Zona. Ogni Consiglio dà vita, al suo interno, ad una serie di Commissioni istruttorie. Queste Commissioni hanno il compito di analizzare in dettaglio le questioni che, inserite nell'ordine del giorno del Consiglio, saranno poi oggetto di votazione. Esse sono presiedute da un Consigliere, operano in seduta pubblica e possono essere invitati a partecipare ai loro lavori, ma senza diritto di voto, cittadini che mettono a disposizione volontariamente la loro competenza.
Per maggiori approfondimenti si rimanda a: - L. 142/90 artt. 9,13 e 38;
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