|
|
La legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha riformato i sistemi di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, introducendo il voto di lista e il premio di maggioranza in favore della coalizione di liste collegate o della lista isolata che ottenga, sul piano nazionale per la Camera, o sul piano regionale per il Senato, il più alto numero di voti. Si tratta, dunque, in entrambi i casi, di un sistema maggioritario di coalizione, con successivo riparto proporzionale dei seggi spettanti tra le liste componenti. Vecchio sistema Risultano dunque abrogati i sistemi elettorali misti, che erano stati introdotti nel 1993 e applicati nelle elezioni parlamentari del 1994, 1996 e 2001, con cui tre quarti dei deputati e tre quarti dei senatori venivano eletti nell´ambito di collegi uninominali, in un unico turno di votazione, a maggioranza relativa dei voti; mentre il restante quarto costituiva la quota proporzionale, attribuita, con modalità differenziate, nelle 26 circoscrizioni elettorali per la Camera (tra le liste che avessero superato lo sbarramento del 4 per cento nazionale dei voti), e nelle regioni per il Senato (con le eccezioni della Valle d´Aosta e del Molise, i cui seggi senatoriali – rispettivamente uno e due – erano assegnati maggioritariamente in altrettanti collegi uninominali). Per la Camera l´elettore disponeva di due distinte schede di votazione (per la parte maggioritaria e per la parte proporzionale); per il Senato, invece, il voto veniva espresso su un´unica scheda, in favore di uno dei candidati del collegio, e i voti di tutti i candidati perdenti erano destinati al recupero proporzionale su base regionale. Nuovo sistema 1) Come si vota 2) Riparto dei seggi Per l´elezione della Camera il riparto dei seggi si effettua su base nazionale, con successiva attribuzione alle circoscrizioni. Accedono alla ripartizione le coalizioni che abbiano raggiunto complessivamente, sommando le cifre elettorali nazionali di tutte le liste componenti, il 10 per cento del totale dei voti validi, purché almeno una delle liste collegate superi il 2 per cento, o sia rappresentativa di minoranze linguistiche (in tal caso, presente esclusivamente in una circoscrizione territoriale di una regione il cui statuto riconosca particolari tutele, nella quale la lista abbia ottenuto almeno il 20 per cento dei voti circoscrizionali). Sono ammesse, altresì, le singole liste non collegate che abbiano ottenuto almeno il 4 per cento dei voti validi nazionali, nonché liste collegate a coalizioni non ammesse, ma che abbiano raggiunto singolarmente tale soglia, oltre a liste rappresentative di minoranze linguistiche (sempre alla condizione di aver ottenuto il 20 per cento dei voti validi nella propria circoscrizione). Tra le coalizioni e le singole liste
ammesse sono ripartiti complessivamente 617 seggi (ad eccezione, dunque,
dei 12 seggi della Circoscrizione estero e del seggio della Valle d´Aosta,
attribuito con metodo maggioritario uninominale), utilizzando la formula
proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti . Ciò si verifica
se, al termine di questa operazione, una delle coalizioni o delle liste singole
abbia ottenuto almeno 340 seggi (corrispondenti circa al 55 per cento dei seggi
da assegnare); in caso negativo, la quota di maggioranza (340 seggi, appunto)
viene attribuita alla coalizione o alla lista singola con la maggiore cifra
elettorale nazionale. Si procede, di conseguenza, alla ripartizione dei restanti
277 seggi tra le altre coalizioni o liste singole.
|
|
|
|